25 novembre, 2008

Nuova legge bed and breakfast regione Lazio

NUOVO REGOLAMENTO EXTRA-ALBERGHIERO regione Lazio

La regione Lazio ha pubblicato il nuovo regolamento che disciplina il settore ricettivo extra-alberghiero. Per visionare il testo completo con tutte le novità andate a questo link:

http://www.bed-and-breakfast-italy.com/leggeregionalelazio.pdf


Ecco le sanzioni
http://www.provincia.vt.it/Turismo/normativa/LR_13_2007.pdf

legge regionale lazio n.13 del 06 08 07 art.31 comma 5:

Art. 31 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
1. L’esercizio di un’attività ricettiva, anche in modo occasionale, senza autorizzazione è soggetta a sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro e all’immediata chiusura dell’attività.
2. L’inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, da parte delle strutture ricettive soggette alla stessa, comporta la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
3. La mancata esposizione al pubblico dell’autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
4. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive del segno distintivo assegnato a seguito di classificazione, ovvero dei cartellini relativi alla pubblicità dei prezzi, nonché delle tabelle prezzi aggiornate, comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
5. La mancata esposizione da parte delle strutture ricettive dell’apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
6. L’attribuzione alla propria struttura ricettiva con scritti, stampati ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo di un’attrezzatura non corrispondente a quella autorizzata o di una denominazione o una classificazione diversa da quella approvata è soggetta alla sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
7. La mancata presentazione da parte delle strutture ricettive dei moduli di comunicazione dei prezzi comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.
8. L’applicazione da parte delle strutture ricettive di prezzi difformi da quelli comunicati comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro.
9. La dotazione, in modo permanente, nelle strutture ricettive, escluse quelle all’aperto, di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per ogni posto letto in più.
10. La mancata osservanza, da parte delle strutture ricettive alberghiere, dell’obbligo di rimuovere il posto letto aggiunto alla partenza del cliente è soggetta alla sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.
11. La mancata comunicazione del movimento degli ospiti ai fini turistici da parte delle strutture ricettive comporta la sanzione amministrativa da 500 a 1.000 euro.
12. L’accoglienza, da parte delle strutture ricettive all’aperto, di un numero di persone superiore alla capacità ricettiva massima autorizzata è soggetta ad una sanzione amministrativa di 500 euro per ogni persona ed ogni giorno in più.
13. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.
14. Le sanzioni di cui ai commi 1, 3, 5, 9, 10 e 12 sono irrogate dal comune competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.
15. Le sanzioni di cui ai commi 2, 4, 6, 7, 8 e 11 sono irrogate dalla provincia competente e i relativi importi sono introitati e trattenuti dallo stesso ente e destinati alle funzioni conferite in materia di turismo.

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2 Commenti:

Alle 29 novembre 2008 alle ore 09:36 , Anonymous Anonimo ha detto...

Per quanto riguarda i B&B già in esercizio, dopo aver letto il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 07/11/2008, questa è la mia modesta interpretazione!

VANTAGGI
-La chusura ridotta a 60 gg .(invece di 90gg)

-Possibilità di aggiungere un letto singolo nella camera doppia (ma dovrà essere rimosso immediatamente dopo la partenza dell’ospite. Non può restare nella camera e nemmeno nelle zone comuni….quindi, ne deduco che nemmeno una poltrona letto può restare nella camera…boh!

-La denominazione Bed and Breakfast riservata. (art.9 pagina 11 ) nessun altro tipo di struttura extra alberghiera o alberghiera potrà chiamarsi
Bed and Breakfast! (L’accento è stato posto sui limiti di dimensione per alcune strutture, extralberghiere sul contrasto al fenomeno
dell’abusivismo, sull’uso della corretta denominazione delle strutture all’interno dei siti web).

SVANTAGGI
-La vecchia Idoneità si trasforma in “AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO”…quindi, sempre secondo la mia interpretazione, si deve riprodurre NUOVAMENTE tutta la documentazione e consegnarla al Comune entro 120 gg dalla pubblicazione della nuova legge, risponderà la Provincia entro 90gg (dopo silenzio assenso)!

-Residenza e domicilio OBBLIGATORI.

-L’obbligo di una Targa da esporre fuori al portone con il nome della struttura, denominazione e numero di autorizzazione.(il numero di autorizzazione da riportare non ho ancora ben capito quale dovrebbe essere, se è quello rilasciato a suo tempo dalla ormai estinta A.P.T. o quello che dovrebbe rilasciare nuovamente la Provincia. (Per ora, in attesa di questa informazioni, personalmente userò il vecchio.)
-Il numero di autorizzazione e denominazione deve essere riportato in ogni documento cartaceo, telematico e naturalmente in ogni sito web!

-Certificazione rilasciata da un tecnico abilitato sulla conformità dei relativi impianti alla normativa in materia di igiene, sicurezza e prevenzione incendi.
(La prevenzione incendi prevede un estintore posto in posizione ben visibile a tutti con relative cartine e segnaletiche di vie di fuga da mettere nelle camere e nell’intera struttura!… questo vuol dire che dovremmo tappezzare le nostre case di cartelli ORRENDI ...non ho parole! Ho chiesto un preventivo e la somma si aggira intorno a 300,00 / 500,00 Euro, secondo la grandezza dell’appartamento e il numero delle camere dedicate agli ospiti. In più bisogna considerare la manutenzione semestrale dell’estintore...naturalmente non dimenticate che prima bisogna farsi fare piantine con relativi percorsi da un tecnico abilitato e non sono ancora riuscita a capire il costo del suo intervento).

-La colazione resta la solita. Non deve subire manipolazione. I Bed & Breakfast possono offrire solo colazione con i prodotti alimentari confezionati e sigillati. Per prodotti alimentari confezionati si intende solo quelli posti in confezioni chiuse con la data di scadenza fissati dal costruttore. Il tipo di colazione che è possibile servire esclude la possibilità di preparare cibi in casa (torte, frittate, ecc ...)

-Assicurazione base di Responsabilità Civile verso Terzi OBBLIGATORIA.

-Raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al condominio dove comunicare l’esistenza del vostro B&B indicando il numero delle camere messe a disposizione degli ospiti con relativo periodo di chiusura. Non serve risposta ma deve essere allegata alla nuova documentazione da consegnare al Comune.

Per ora mi sembra tutto ma continuerò a cercare altre informazioni attendibili……aspetto vostre eventuali correzioni sulla mia interpretazione!

A casa di Serena

 
Alle 27 novembre 2009 alle ore 08:23 , Blogger Unknown ha detto...

Perlomeno non chiedono i bagni di 3 mq

 

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